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Roma, 15 febbraio 2012
Circolare n. 42/2012
Oggetto: Lavoro – Decreto “Semplifica Italia” – D.L. 9.2.2012, n. 5, su S.O. alla G.U. n. 33 del
9.2.2012.
Si segnalano le
principali semplificazioni in materia di lavoro introdotte dal decreto legge in
oggetto.
Appalti (art. 21) – E’ stato parzialmente alleggerito il regime della
responsabilità solidale negli appalti previsto dall’art. 29 del DLGVO n.
276/2003 (legge Biagi). Come è noto,
in forza di tale regime le imprese committenti sono solidalmente responsabili
per 2 anni con le imprese appaltatrici per i trattamenti retributivi e previdenziali
spettanti ai lavoratori di quest’ultime.
Il provvedimento in
esame ha ora precisato che la corresponsabilità non si estende alle sanzioni
civili le quali restano pertanto interamente a carico dell’impresa appaltatrice.
La nuova disposizione, pur rappresentando un passo avanti rispetto al quadro
normativo attuale, conferma tuttavia la rigidità dell’attuale assetto. Al
riguardo
Credito d’imposta per assunzioni al Sud (art. 59) – E’ stata prorogata al 14 maggio 2013 (in precedenza 14
maggio 2012) la possibilità per i datori di lavoro che assumono al Sud a tempo
indeterminato lavoratori “svantaggiati”
(tra cui disoccupati da almeno 6 mesi, lavoratori privi di diploma di scuola
media superiore e lavoratori ultracinquantenni) o lavoratori “molto svantaggiati” (disoccupati da almeno
24 mesi) di fruire, per ciascun nuovo lavoratore assunto, del credito d’imposta
introdotto dalla legge n. 106/2011 (ossia 50% dei costi salariali sostenuti nei
12 mesi successivi l’assunzione o nei 24 mesi successivi in caso di lavoratore
molto svantaggiato). Si evidenzia che il credito d’imposta è concesso
esclusivamente per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) ed è
usufruibile solamente in compensazione, entro 2 anni dall’assunzione (in
precedenza fino a 3 anni), secondo le modalità che saranno dettate dall’Agenzia
delle Entrate.
Assunzione extracomunitari (art. 17) – Sono state disciplinate per legge
le semplificazioni per l’assunzione di lavoratori extracomunitari già
introdotte dal Ministero del Lavoro per via amministrativa dallo scorso
novembre. Viene pertanto definitivamente confermata la procedura secondo cui
l’assunzione di extracomunitari è subordinata, come per i lavoratori
comunitari, alla sola comunicazione obbligatoria (legge n. 608/1996) che i
datori di lavoro devono effettuare al Centro
per l’impiego competente entro il giorno antecedente l’assunzione.
Collocamento obbligatorio dei disabili (art. 18) – E’ stata semplificata la procedura
prevista dal DPR n. 333/2000 per la sospensione degli obblighi di assunzione
dei lavoratori disabili da parte delle imprese in CIGS o in mobilità con più
unità produttive in diverse province. Le imprese in questione per beneficiare
della sospensione dovranno infatti presentare una richiesta unica al Ministero
del Lavoro anziché tante richieste a ciascun ufficio territorialmente
competente.
Libro unico del lavoro (art. 19) –
Anche in questo caso sono state disciplinate per via legislativa alcune
semplificazioni, già adottate dal Ministero del Lavoro, all’impianto
sanzionatorio per le violazioni in materia di Libro unico del lavoro.
Come è noto, in base
alla legge n. 133/2008 il datore di lavoro deve riportare nel Libro unico le annotazioni obbligatorie
concernenti i dati anagrafici, retributivi e di presenza di ciascun lavoratore.
Con il provvedimento in esame è stato ribadito che la nozione di omessa registrazione di dati si riferisce
ai dati complessivamente omessi a prescindere se siano una o più omissioni,
mentre la nozione di infedele registrazione
si riferisce ad ogni singola registrazione di dati falsi. Di conseguenza viene
confermato il regime sanzionatorio che prevede per il datore di lavoro, nel
primo caso, l’applicazione della sola sanzione prevista per la violazione più grave
aumentata sino al triplo e, nel secondo caso, l’applicazione di tante sanzioni
quante sono le registrazioni false.
Si rammenta che, a
seconda delle situazioni, le sanzioni per omessa o infedele registrazione di
dati vanno da un minimo di 150 ad un massimo di 3.000 euro.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.251/2011, 171/2011, 92/2011 e 139/2008 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto-legge:
Titolo I
Disposizioni in materia di
semplificazioni
Capo I
Disposizioni generali in materia
di semplificazioni
***OMISSIS***
Sezione II
Semplificazioni in materia di
lavoro
Art. 17
Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE
1. La comunicazione
obbligatoria di cui all'articolo
9-bis, comma
2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n.
510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a
tutti
gli effetti di legge, anche
agli obblighi di
comunicazione della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso
di permesso di soggiorno, in corso di validita', che
abiliti allo
svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato di cui
all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del
testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo
sportello unico per l'immigrazione, decorsi
i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di
lavoro il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel
caso in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta
riguardi uno straniero gia'
autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso
datore di
lavoro richiedente;
b) il
lavoratore stagionale nell'anno
precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore
di lavoro e
abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando
il limite di nove mesi di cui al comma
3,
l'autorizzazione al lavoro
stagionale si intende
prorogato e il
permesso di soggiorno
puo'
essere rinnovato in
caso di nuova
opportunita' di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o
da altro
datore di lavoro.».
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n.
394, puo' essere concessa, nel
rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo
unico, anche a
piu' datori di
lavoro, oltre al
primo, che impiegano
lo stesso
lavoratore straniero per
periodi di lavoro
successivi ed e'
rilasciata a ciascuno di essi, ancorche'
il lavoratore, a partire dal
secondo rapporto di lavoro,
si trovi legittimamente presente
nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del
primo
rapporto di lavoro stagionale. In tale
ipotesi, il lavoratore
e'
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di
provenienza per il
rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare
e il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve
essere rinnovato,
nel rispetto dei
limiti temporali minimi
e massimi di
cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino
alla scadenza del
nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3
dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "La
richiesta di assunzione,
per le annualita'
successive alla prima, puo' essere
effettuata da un datore di lavoro
anche diverso dal datore di
lavoro che ha
ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale.".
Art. 18
Semplificazione in
materia di assunzioni
e di collocamento
obbligatorio
1. All'articolo 9-bis,
comma 2, terzo periodo,
decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono
inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".
2. All'articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 6
settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica
10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 1, dopo
le parole: "al
competente servizio
provinciale" sono inserite le seguenti:
"ovvero al Ministero
del
lavoro e delle politiche sociali in caso di unita'
produttive ubicate
in piu' province";
b) al comma 3, primo
periodo, dopo le
parole: "al servizio
provinciale
competente" sono inserite
le seguenti: "ovvero
al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
c) al comma 3, secondo
periodo, dopo le parole:
"il servizio"
sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".
Art. 19
Semplificazione in materia di libro
unico del lavoro
1. All'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai
fini del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato
di cui
manchi la registrazione e la nozione di
infedele registrazione si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e
2 diverse
rispetto alla qualita' o quantita' della
prestazione lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.".
Sezione III
Semplificazioni in materia di appalti pubblici
***OMISSIS***
Art. 21
Responsabilita'
solidale negli appalti
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"
imprenditore o datore
di lavoro e'
obbligato in solido
con
l'appaltatore, nonche' con
ciascuno degli eventuali
subappaltatori
entro il limite
di due anni
dalla cessazione dell'appalto,
a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le
quote di trattamento
di fine rapporto,
nonche'
i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il
responsabile
dell'inadempimento.".
***OMISSIS***
Sezione VI
Capo II
Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art. 59
Disposizioni in materia di credito
d'imposta
1. All'articolo
2 del decreto-legge
13 maggio 2011,
n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n.106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo
e' sostituito dal
seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro
mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto";
b) al comma 2 le
parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in vigore del
presente decreto," sono
sostituite dalle
seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data
di entrata in
vigore del presente decreto";
c) al comma 3 le
parole: "alla data di entrata
in vigore della
legge di conversione del
presente decreto" sono
sostituite dalle
seguenti:"alla data di assunzione.";
d) al
comma 6 le parole: "entro
tre anni dalla
data di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro
due anni dalla
data di assunzione";
e) al comma 7, lettera
a), le parole: "alla data di entrata
in
vigore della legge
di conversione del
presente decreto" sono
sostituite dal seguente testo "alla data di
assunzione";
f) dopo
il comma 8
e' inserito il
seguente: "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite
massimo
delle risorse come
individuate ai sensi
del comma 9;
con
provvedimento dell'Agenzia
delle entrate sono
dettati termini e
modalita' di fruizione
del credito di imposta al fine del
rispetto
del previsto limite di spesa.";
g) al comma 9, al
primo periodo le parole:
"comma precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono
soppressi gli ultimi
tre periodi.
2. Le modifiche
introdotte con il comma 1 hanno
effetto dal 14
maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge
13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio
2011, n. 106.
3. All'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
***OMISSIS***
FINE TESTO
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri e Ministro
dell'economia e
delle finanze
Patroni Griffi, Ministro
per la
pubblica amministrazione e
la
semplificazione
Passera, Ministro dello
sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Cancellieri, Ministro dell'interno
Clini, Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Fornero, Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali
Catania, Ministro
delle politiche
agricole alimentari e forestali
Ornaghi,
Ministro per i
beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino
ALLEGATO OMISSIS